CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI
ART. 3 - DEFINIZIONI
ART. 4 - FINALITA’
ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
CAPO II - SOGGETTI
ART. 6 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ART. 7 - RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 8 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
ART. 9 - INFORMATIVA
ART. 10 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
ART. 11 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI
ART. 12 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA
ART. 13 – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 14 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO
CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
ART. 15 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA
ART. 16 – PARTNERIATO PUBBLICO PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AD USO PUBBLICO
CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
ART. 17 - MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE
ART. 18 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITA’ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 19 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Premessa e quadro normativo
Il presente Regolamento definisce il sistema di videosorveglianza del Comune di Gabicce Mare, ne individua le finalità, ne circoscrive le modalità di utilizzo e ne disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti che lo compongono.
Il presente Regolamento fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al regolamento Ue 2016/679, al conseguente D.lgs 101/2018, al novellato D.lgs 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e al D.lgs 51/2018 che ha recepito la direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché a tutte le altre norme vigenti in tema di trattamento dei dati personali.
Art. 2 - Principi generali
La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5, RGDP ed il suo utilizzo viene attuato nel rispetto dei seguenti principi:
- Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per l’esecuzione di atti di interesse pubblico e/o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ottemperanza al disposto di cui all’art. 5, Paragrafo 1 lett. a) e all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- Principio di necessità: in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c) e all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od altre modalità che permettano di individuare l’interessato solo in caso di necessità.
- Principio di proporzionalità: la raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. Nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere.
- Principio di limitazione delle finalità: ai sensi dell’art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità. E’ consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.
- Principio di integrità e riservatezza: in applicazione ai principi di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. f), RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a trattare i dati personali in maniera da garantire un’adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, prevenendo trattamenti non autorizzati o illeciti oltre alla perdita, alla distruzione o al danno accidentale.
- Principio di responsabilizzazione: in applicazione del principio di responsabilizzazione di cui all’Art. 5, Paragrafo 2, RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci e deve essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento. Le misure adottate devono tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati dalle Forze di Polizia competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse in conformità con l’art. 2 paragrafo 2 lett. d, del RGPD.
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende:
- per «videosorveglianza», quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale;
- per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «titolare del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per «responsabile del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «soggetto autorizzato al trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e che agisce sotto l’autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «interessato», la persona fisica, identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del Responsabile;
- per «violazione dei dati personali», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente, in modo illecito o per problematiche di sistema la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «diffusione», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
Art. 4 – Finalità
1. Le finalità istituzionali che il Comune di Gabicce Mare intende perseguire con l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi a quelle demandate all’Ente: dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dalla Legge n. 65 del 07/03/1986 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”, dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, da quanto previsto dal “PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA” siglato presso la Prefettura di Pesaro e Urbino in data 15.12.2023 unitamente alle altre Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Gabicce Mare. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:
a) prevenire e fornire tutti gli elementi utili in relazione a fatti illeciti, sia penali che amministrativi, nell'ambito della normativa vigente, nonché individuare episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’art. 4 del D. L. n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale e/o amministrativa, legato a fenomeni di degrado ambientale e urbano nonché lo specifico abbandono di rifiuti, svolgendo controlli volti ad accertare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Locale, nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali;
c) tutelare gli operatori di Polizia Locale e FF.OO., nell'ambito di operazioni e accertamenti svolti nell'esercizio delle proprie funzioni;
d) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e del patrimonio pubblico in generale contro eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
e) tutelare la sicurezza stradale, ivi compreso il supporto alla ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali;
f) prevenire, accertare e perseguire reati, conformemente alle attività di Polizia Giudiziaria di competenza;
g) arresto in flagranza differito (nei casi consentiti dalla Legge);
h) tutelare danneggiamenti semplici o aggravati di cose private e/o esposte alla pubblica fede (su richiesta motivata o querela sporta dalla persona offesa);
i) tutelare l’ordine e la quiete pubblica;
j) monitorare e controllare il traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale con impiego più tempestivo ed efficace delle risorse umane e rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
k) monitorare l’accesso alla zona a traffico limitato ed all’area pedonale urbana;
l) attivare procedure inerenti protocolli di Protezione Civile sul territorio comunale in caso di emergenze, calamità naturali o situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
m) intensificare il controllo di aree specifiche del territorio comunale;
n) verificare e calibrare, eventualmente, gli impianti semaforici, anche per eventuali rilevazioni di infrazioni stradali da remoto;
o) rilevare e controllare i veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura OCR, in grado di trasformare le targhe in stringa alfa numerica;
p) controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione.
3. I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non possono essere impiegati al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente in materia.
Art. 5 – Caratteristiche tecniche degli impianti
1. Il sistema di videosorveglianza si compone di una serie di dispositivi di ripresa video (telecamere) installate sul territorio del Comune di Gabicce Mare, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone e/o i veicoli ripresi, anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema è attivo in maniera continua. Le telecamere consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o, in caso contrario, utilizzano il sistema di illuminazione ad infrarossi che consente di generare flussi video in scale di grigio. Tutte le telecamere sono dotate di sistemi di ripresa digitale e sono dotate di zoom ottico e/o digitale, con capacità di ingrandimento variabile. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
2. Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia Locale, è integrato, ma non necessariamente connesso, con bodycam, dashcam, UAS (cd. droni), telecamere ricollocabili (anche tipo “foto-trappola”), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) di cui il Comando di Polizia Locale si vorrà dotare. Le modalità e istruzioni di impiego saranno fornite nel disciplinare operativo di ciascuna tipologia di strumento, a disposizione del personale incaricato ed appositamente formato in merito.
3. Il personale addetto riceverà infatti apposito disciplinare tecnico sull’utilizzo delle bodycam, delle dashcam e degli UAS eventualmente messi a disposizione, nonché l’informativa sul trattamento dei loro dati personali che indirettamente potrebbero essere trattati, in relazione all’evolversi degli scenari che fanno insorgere situazioni di pericolo, turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, e nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità.
4. Sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e/o videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Gabicce Mare utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 5, comma 2 del presente regolamento.
6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Gabicce Mare è costituito anche da apparati di rilevazione automatica delle targhe dei veicoli in transito, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari, nonché eventuali riprese dei volti presenti all’interno dell’abitacolo.
CAPO II- SOGGETTI
Art. 6 – Titolare del Trattamento.
Il Comune di Gabicce Mare è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Gabicce Mare è rappresentato dal Sindaco.
Art. 7 – Responsabile ed incaricati del Trattamento dei dati.
1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Gabicce Mare, oppure un diverso soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali trattati mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati. Il designato può essere un altro dirigente o posizione organizzativa specificatamente individuato.
2. Il designato individua e nomina, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell’impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
3. Nell’atto di designazione il titolare del trattamento impartisce direttive e fornisce indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza, nonché i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi assegnati ai soggetti autorizzati al trattamento.
4. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell’impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 8 – Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati.
1. Ai dati personali oggetto di trattamento si applicano i principi di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
2. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 16, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità di cui all’art. 4 del presente regolamento fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nonché specifiche richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.
3. L'eventuale accesso condiviso al sistema di “videosorveglianza” e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative della Polizia Locale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza tramite la medesima infrastruttura tecnologica, potrà essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.
4. La collocazione ed il numero delle telecamere possono essere modificati, secondo le indicazioni che allo scopo detterà l’Amministrazione Comunale, mediante appositi atti di indirizzo e gestionali.
Art. 9 – Informativa.
1. Gli interessati al trattamento dei dati devono essere sempre informati dell’accesso in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine l’Ente utilizzerà 2 livelli di informativa:
a.i) 1° livello: utilizzerà il modello semplificato di informativa "minima", mediante l’apposizione di cartelli segnaletici, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionati i dispositivi per la ripresa delle immagini, indicanti il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell’allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali dell’08 aprile 2010;
a.ii) 2° livello: il documento completo riportante tutti i termini del trattamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gabicce Mare nell’apposita sezione e il suo indirizzo completo (URL) viene riportato nell’informativa di primo livello.
2. L’informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 10 - Diritti dell’interessato.
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal dlgs 51/2018:
a) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) di ottenere:
- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l’informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.
Art. 11 - Utilizzo di particolari sistemi mobili
1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l’accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere e/o bodycam, dashcam, UAS (cd. Droni), telecamere ricollocabili (anche tipo “foto-trappola”), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo), per l’eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
3. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso dì effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
4. Nel caso di assegnazione del dispositivo a singolo operatore di Polizia Locale durante lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso, o al funzionario se presente sul posto, valutare l’attivazione del dispositivo in relazione all’evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione. In caso di dashcam ed in presenza di più operatori, il dispositivo sarà attivato dall’agente più alto in grado o dal funzionario, se presente.
5. L’operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione e, al termine del servizio, previa compilazione di un foglio di consegna, affiderà la documentazione video realizzata all’Ufficiale di coordinamento, che provvederà a riversare le immagini su supporto digitale.
6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all’art. 5, RGDP ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.
Art. 12 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati.
1. A norma dell’articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.
2. Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell’articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.
3. L’insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza, può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.
4. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal designato al trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.
5. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata secondo le vigenti Disposizioni organizzative per l’attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Comune di Gabicce Mare. In uguale misura, si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
CAPO IV–MISURE DI SICUREZZA
Art. 13 – Sicurezza nel trattamento dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 8.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 RGPD. Dette misure, in particolare, assicurano:
a) la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell’art. 32, paragrafo 2, RGPD, nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, l’Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Ente.
4. A questo fine, vengono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa.
Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 8 dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto; nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele.
Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.
La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie radio).
Art. 14 - Accesso alle centrali di controllo
1. I dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, presso i locali del Comune di Gabicce Mare in via XXV Aprile n. 1, presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale di Gabicce Mare, oppure presso idoneo locale di proprietà del Comune successivamente indicato, ovvero potrà essere delocalizzato, anche tramite passaggio in cloud (il cui accesso verrà appositamente protetto secondo gli standard di sicurezza in essere al momento);
2. L’accesso alla centrale operativa di controllo presso il Comando di Polizia Locale è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili, agli incaricati, ai Funzionari e ai soggetti autorizzati in servizio in centrale operativa, individuati ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l’accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi esterni, rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all’articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all’accesso ai locali per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia, garantendo la riservatezza delle informazioni.
5. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.
6. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è anch’essa dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l’associazione con i diversi profili operativi agli operatori incaricati avvengono secondo le indicazioni del Titolare al trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.
7. I sistemi di controllo fisico degli accessi ai locali che ospitano i dispositivi di archiviazione delle immagini e quelli di controllo logico ai sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (log) che consentono al Titolare al trattamento dati di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal Titolare). La cronologia degli eventi di accesso al sistema viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l’accesso ai server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di 1 anno.
8. I sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni, in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alle disposizioni di legge.
CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 15 - Sistema integrato di videosorveglianza.
1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto-legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all’art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi saranno individuati nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana” di cui all’art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate. Tale modello si applica al sistema di videosorveglianza del Comune di Gabicce Mare come descritto al precedente art. 5.
2. Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia, con accessi dedicati per individuare di volta in volta i singoli responsabili del trattamento.
3. L’eventuale utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante, nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell’8 aprile 2010), le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
a) l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari e/o responsabili.
Art. 16 – Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico.
1. Il Comune di Gabicce Mare promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, conformemente alla disciplina vigente in materia, previa apposita approvazione delle modalità tramite delibera di giunta.
2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:
a. acquistare e garantire la manutenzione straordinaria delle attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell’impianto comunale o di un modello compatibile;
b. mettere le suddette attrezzature a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.
3. Il Comune assume su di sé la responsabilità della gestione dei dati raccolti dall’Ente, per le finalità di legge che lo consente.
4. In accordo con il Comune, e mediante la stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza al Comune prevederanno l’installazione dell’impianto presso una controlroom dedicata, collegata con la Centrale Operativa della Polizia Locale. Gli oneri finanziari dell’affidamento di tale servizio ricadranno sul soggetto privato.
5. Spetterà poi al Comune, in qualità di titolare del trattamento dati derivanti dal sistema di videosorveglianza, procedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenti, alla nomina del responsabile del trattamento dati.
CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 17 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.
Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.
Art. 18 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.
1. Chiunque subisca un danno, anche morale, per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 82, RGPD.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 – Pubblicità del Regolamento
Il presente Regolamento in formato integrale viene pubblicato all’Albo online e sul sito internet del Comune di Gabicce Mare alla voce “Atti Generali” della Sezione “Amministrazione Trasparente”. La documentazione di riferimento è pubblicata sul sito istituzionale nelle pagine dedicate alla Polizia Locale.
Art. 20 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera Comunale di approvazione. 2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.