Con il ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un errore o un’omissione nel pagamento dell'Imu o nella relativa dichiarazione, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea e nei termini stabiliti (purchè non abbia già ricevuto la notifica di una verifica, di un controllo o un accertamento tributario).
A seconda dell'intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, infatti, cambierà l'importo delle sanzioni dovute.
Per le violazioni commesse dal 01 settembre 2024, ai sensi del D.Lgs. n.87/2024, trovano applicazione le seguenti misure:
Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, trovano applicazione le misure previste dal D.Lgs n. 157/2019:
In aggiunta alle sanzioni, dovranno essere calcolati gli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso legale annuo stabilito con Decreto Ministeriale, di seguito riportato:
dal 01.01.2020: 0,05% (D.M. 12 Dicembre 2019)
dal 01.01.2021: 0,01% (D.M. 11 Dicembre 2020)
dal 01.01.2022: 1,25% (D.M. 13 Dicembre 2021)
dal 01.01.2023: 5,00% (D.M. 13 Dicembre 2022)
dal 01.01.2024: 2,50% (D.M. 29 Novembre 2023)
dal 01.01.2025: 2,00% (D.M. 10 Dicembre 2024)
Modalità di effettuazione
Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente versando tramite un modello F24 (ordinario o semplificato) il tributo originario (o la differenza del tributo non versato), le sanzioni e gli interessi moratori; dovrà essere presentata al Comune la relativa “Comunicazione di ravvedimento operoso” con allegata la ricevuta del pagamento.
Si sottolinea la convenienza per il contribuente di avvalersi del RAVVEDIMENTO e usufruire di sanzioni molto agevolate. Al contribuente che non si regolarizza infatti, o pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento come sopra indicato, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di accertamento dell'imposta con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni tributarie del Comune di Gabicce Mare, che hanno misure ben più elevate di quanto previsto in ravvedimento: la sanzione prevista per omesso o tardivo versamento in caso di notifica dell’avviso di accertamento è pari al 30% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024; a decorrere dal 01 settembre 2024 la sanzione scende al 25%.
Per informazioni e chiarimenti più approfonditi relativamente alle varie forme di ravvedimento operoso, si potrà contattare direttamente il Servizio Tributi del comune.
Per poter eseguire il ravvedimento è possibile utilizzare il software gratuito “Calcolo Imu”.