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Ravvedimento operoso

DAL 25 DICEMBRE 2019 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO"
L’art. 10 bis del Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019, convertito con Legge del 19/12/2019, n. 157, intervenendo sull'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, ha modificato i termini del ravvedimento operoso, estendendo ai tributi locali il ravvedimento oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un errore o un’omissione nel pagamento dell'Imu o nella relativa dichiarazione, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea e nei termini stabiliti (purchè non abbia già ricevuto la notifica di una verifica, di un controllo o un accertamento tributario).
A seconda dell'intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, infatti, cambierà l'importo delle sanzioni dovute.

Le principali tipologie di ravvedimento con relative misure sanzionatorie sono:

  • Ravvedimento Sprint: sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno dalla scadenza
  • Ravvedimento Breve: sanzione del 1,5% per i giorni di ritardo dal 15° al 30° dalla scadenza
  • Ravvedimento Medio: sanzione del 1,67% per i giorni di ritardo dal 31°  al 90° dalla scadenza
  • Ravvedimento Lungo: sanzione del 3,75% per i giorni di ritardo dal 91° entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
  • Ravvedimento Lunghissimo: sanzione del 4,29% entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
  • Ravvedimento "no limits": sanzione del 5,00% oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

In aggiunta alle sanzioni, dovranno essere calcolati gli interessi legali computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso legale annuo stabilito con Decreto Ministeriale, di seguito riportato:

  • dal 01.01.2020: 0,05% (D.M. 12 Dicembre 2019)
  • dal 01.01.2021: 0,01% (D.M. 11 Dicembre 2020)
  • dal 01.01.2022: 1,25% (D.M. 13 Dicembre 2021)
  • dal 01.01.2023: 5,00% (D.M. 13 Dicembre 2022)

Per conoscere tutte le tipologie di ravvedimento, le scadenze, le sanzioni e le modalità operative, visualizzare il documento in fondo alla pagina.

Modalità di effettuazione    

Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente versando tramite un modello F24 (ordinario o semplificato) il tributo originario (o la differenza del tributo non versato), le sanzioni e gli interessi moratori; dovrà essere presentata al Comune la relativa “Comunicazione di ravvedimento operoso” con allegata la ricevuta del pagamento.

Si  sottolinea  la  convenienza  per  il  contribuente  di  avvalersi  del RAVVEDIMENTO e usufruire di sanzioni molto agevolate. Al contribuente che non si regolarizza infatti, o pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento come sopra indicato, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di accertamento dell'imposta con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni tributarie del Comune di Gabicce Mare, che hanno misure ben più elevate di quanto previsto in ravvedimento: la sanzione prevista per omesso o tardivo versamento in caso di notifica dell’avviso di accertamento è pari al 30%.

Per informazioni e chiarimenti più approfonditi relativamente alle varie forme di ravvedimento operoso, si potrà contattare direttamente il Servizio Tributi del comune.

Per poter eseguire il ravvedimento è possibile utilizzare il software gratuito “Calcolo Imu”.

Le varie ipotesi di ravvedimento nel dettaglio

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