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Scadenza TARI anno 2023

Per l'anno 2023, per effetto di quanto disposto dall'art.30 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, di cui componente TARI, le scadenze sono state così stabilite:

--> Periodo relativo dal 01.01.2023 al 30.09.2023:

•    1^ rata – 30/04/2023

•    2^ rata – 30/06/2023

•    3^ rata – 30/09/2023

Oppure pagamento in un unica soluzione entro il 16/06/2023

 

--> Periodo relativo dal 01.10.2023 al 31.12.2023:

versamento in unica rata - scadenza  01/12/2023

 

Le prime tre rate (relative al periodo 01/01-30/09) della bollettazione sono calcolate con le tariffe deliberate per l'anno 2022, mentre l'ultimo avviso di pagamento (periodo 01/10-31/12) sarà emesso successivamente a conguaglio per tutto l’anno 2023.

Carta dellla Qualità del Servizio

Con Determinazione del Direttore dell'Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) Rifiuti - Ambito territoriale ottimale 1 – Pesaro e Urbino, n. 10 del 16 marzo 2023 è stata definitivamente approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Gabicce Mare."

Tra i vari aspetti illustrati e disciplinati si segnalano:

- le modalità e tempi di per richiedere la rettifica degli importi non dovuti, per i reclami e le richieste di informazioni relative al tributo e ai documenti di riscossione

- Modalità per i reclami, le richieste scritte di informazioni e le segnalazioni di disservizi relativi ai servizi di Gestione di Raccolta e Trasporto dei rifiuti nonchè di Spazzamento e Lavaggio strade

- la possibilità di rateizzazione dei documenti di riscossione ordinari (non relativi ad avvisi di accertamento)

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione a decorrere dal 01.01.2023

A seguito dell'approvazione delle modifiche al Regolamento TARI, approvate con Delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 20.04.2023, si comunca che per le variazioni che intervengono dal 1° gennaio 2023, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni solari dal giorno della variazione stessa.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo la Tari è dovuta fino al giorno di presentazione della dichiarazione medesima.

Se nel corso dell’anno si verificano variazioni, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, e comportano un aumento del tributo, esse producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
Se invece le variazioni comportano una diminuzione del tributo, esse producono effetti dal giorno di effettiva variazione se la dichiarazione è stata presenta nei termini.
Se la dichiarazione di variazione Tari è presentata in ritardo, gli effetti si produrranno dalla data di presentazione della dichiarazione.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata    

Dichiarazione presenze per le strutture ricettive alberghiere

Per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria "Alberghi con/senza ristorante", la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta sulla base delle effettive presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo.
Dall’anno 2022, le presenze utili devono essere comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), predisposto dal Servizio Tributi, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 5 ottobre dell’anno di riferimento in relazione alle presenze registrate fino al 30 settembre dell’anno medesimo. Le utenze che beneficiano della riduzione di cui all’art. 23 del presente regolamento (di regola utenze “stagionali”) e che non eserciteranno l’attività successivamente al 30 settembre dichiareranno pertanto tutte le presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo; le restanti utenze (di regola utenze “annuali”), comprendendo anche quelle che legittimamente esercitano l’attività anche oltre il 30 settembre, dichiareranno le presenze registrate dal 1 ottobre dell’anno precedente fino al 30 settembre dell’anno di riferimento.

 
In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà determinata dal numero dei posti letto dell’albergo per i giorni di potenziale apertura desunta dall’atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività.

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