L'istituto dell'autotutela consente al funzionario che ha emesso l'atto accertativo di annullare o rettificare il proprio operato quando prende atto di un errore e corregge la pretesa tributaria senza attendere la decisione di un giudice. Il potere di autotutela da parte dell'Amministrazione Finanziaria è regolamentato dal Decreto 11 febbraio 1997, n. 37.
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, detrazioni o agevolazioni, precedentemente negati.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso ufficio che ha emanato l’atto.
Il contribuente che ritiene di aver ricevuto un avviso di accertamento non corretto può trasmettere al Servizio Tributi una semplice richiesta in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Per quanto riguarda invece i tributi affidati in gestione a concessionari l'istanza va indirizzata direttamente al soggetto affidatario, come nel caso di Step Srl per Icp, Tosap, Dpa.
Nella domanda occorre riportare:
a) l’atto di cui si chiede l’annullamento;
b) i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.
Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, nè per l'acquiescenza (riduzione delle sanzioni con pagamento negli stessi termini per proporre il ricorso, attualmente previsti in 60 giorni dalla notifica dell'accertamento).
E' necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini, pertanto il Servizio Tributi di regola richiede la presentazione di una simile istanza entro 30 giorni dalla notifica dell'atto accertativo.