L'istituto dell'autotutela consente al funzionario che ha emesso l'atto accertativo di annullare o rettificare il proprio operato quando prende atto di un errore e corregge la pretesa tributaria senza attendere la decisione di un giudice. Il potere di autotutela da parte dell'Amministrazione Finanziaria è regolamentato dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 e dal Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con Delibera di Consiglio n. 46 del 24/09/2024.
I casi più frequenti in cui è possibile richiedere l’annullamento o la rettifica di un avviso di accertamento in autotutela si hanno quando l’illegittimità manifesta deriva da:
Nel caso suddette cause di illegittimità siano relative ad un atto oggetto di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché qualora sia decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione non sussiste alcun obbligo per l’ente di procedere alla revisione del proprio operato.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso ufficio che ha emanato l’atto. Il contribuente che ritiene di aver ricevuto un avviso di accertamento non corretto può trasmettere al Servizio Tributi una semplice richiesta in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute, anche il modulo scaricabile a fondo pagina. Per quanto riguarda invece i tributi affidati in gestione a concessionari l'istanza va indirizzata direttamente al soggetto affidatario, come nel caso di Step Srl per Icp, Tosap, Dpa.
La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, nè per l'acquiescenza (riduzione delle sanzioni con pagamento negli stessi termini per proporre il ricorso, attualmente previsti in 60 giorni dalla notifica dell'accertamento).
E' necessario quindi prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini, pertanto il Servizio Tributi di regola richiede la presentazione di una simile istanza entro 30 giorni dalla notifica dell'atto accertativo.