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Accertamento con adesione

L’istituto dell'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
E' sostanzialmente un accordo tra contribuente e ufficio sulla quantificazione della base imponibile del tributo, che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24 settembre 2024; precedentemente vigeva il Regolamento Comunale per l’accertamento con adesione dei tributi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 16/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

La procedura riguarda solo i casi di accertamento tributario in cui la base imponibile presenta elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, non determinata da elementi certi od inoppugnabili.

Non è ammessa pertanto la definizione in accertamento con adesione a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

  • per sollevare le cosiddette “questioni di diritto”,
  • mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo,
  • richiesta finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall’ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo,
  • accertamento basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo,
  • le fattispecie escluse dall’invito al contraddittorio di cui all’ art. 5 del regolamento delle entrate tributarie.

L’accertamento definito con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Se  non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso saranno oggetto di un atto formale che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione. Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata (nel caso di pagamento rateale), il contribuente deve far pervenire al Servizio Tributi la quietanza.

Il mancato pagamento vanifica tutto il procedimento di accertamento con adesione.
Per i termini del procedimento, gli adempimenti e le sospensioni previste si consiglia di consultare il secondo capo del regolamento.

Di seguito è possibile visionare il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

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