L’istituto dell'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
E' sostanzialmente un accordo tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda però solo i casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti; pertanto trova un'applicazione pratica non proprio frequente.
La procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 16/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
- se l’attività di accertamento riguarda l’omessa dichiarazione e l’omesso versamento, fatta salva l’ipotesi di contitolarità con altri soggetti che abbiano presentato almeno una dichiarazione per lo stesso cespite, rendendo anche se solo in parte conoscibile la base imponibile;
- se è stato notificato l’avviso di accertamento o di liquidazione dopo l’invito di cui all’articolo 4 del regolamento comunale in materia (invito a comparire da parte dell'ufficio);
- se a giudizio del funzionario responsabile i tempi di prescrizione dell'accertamento non sono tali da rendere certa la conclusione del procedimento, valutata ogni eventuale fase della riscossione.
Il procedimento può essere attivato tanto dal contribuente, dopo il ricevimento di un avviso di accertamento o notizie di verifiche/controlli, quanto dal Servizio Tributi.
Quali sono i vantaggi dell'adesione?
L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi.
Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.
Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti.
L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario. Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.
Il mancato pagamento vanifica tutto il procedimento di accertamento con adesione e rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l’avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, di dati o di elementi relativi alla posizione contributiva o la compilazione di un questionario. Pertanto le somme dovute saranno riscosse coattivamente ai sensi delle norme vigenti.
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.