Con l’approvazione della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono state introdotte diverse novità per quanto riguarda gli immobili dati in locazione a parenti in linea retta entro il primo grado o concessi in locazione con contratto a canone concordato.
L’art. 1, comma 10, lett. b), ha modificato l’art. 13, introducendo al comma 3, prima della lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il nuovo seguente comma “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di IMU”;
Con il comma 53: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». In assenza di accordo nel Comune interessato si può fare riferimento a quello del Comune più vicino ovvero “demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale” (Dm Infrastrutture 14/7/2004 art. 1 comma 2).
Trattandosi di un’informazione che il Comune non è in grado di reperire, il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo (Mef Telefisco 2016). Inoltre l’agevolazione si applica: 1) anche per i rapporti locativi già in corso, non solo per i nuovi contratti; 2) anche alle pertinenze (nota MEF n. 27267 del 9/6/2016).