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Aliquote e Detrazioni

 

Anche per l’anno 2019, l'imposta dovuta va calcolata applicando le seguenti aliquote vigenti già per il 2014 e approvate con la Delibera di Consiglio n. 25 del 22/04/2014:   

  • 6 per mille: Abitazione principale o ad essa assimilata, e relative pertinenze, appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico-artistico);    
  • 6,5 per mille: Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora E.R.A.P.), se non qualificabili come alloggi sociali;    
  • 10,6 per mille: per tutte le categorie di immobili, ivi compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 7,6 per mille) non incluse nelle sovrastanti classificazioni;    
  • Detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale o ad essa assimilata e relative pertinenze, appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico-artistico).

ATTENZIONE! L'importo deve essere destinato interamente al Comune (tranne che per i fabbricati di categoria catastale D). Tali destinazioni vengono stabilite con l'attribuzione del corretto codice tributo F24.

Restano invariate le agevolazioni riguardanti l'abitazione principale e quelle introdotte dall'anno 2016 relative agli immobili dati in locazione a parenti in linea retta entro il primo grado o concessi in locazione con contratto a canone concordato, ovvero:

Riduzione del 50% locazioni a parenti in linea retta entro il primo grado         

L’art. 1, comma 10, lett. b), ha modificato l’art. 13, introducendo al comma 3, prima della lettera a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il nuovo seguente comma “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di IMU”;

Riduzione al 75% per locazione a canone concordato

Con il comma 53: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».


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