L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone ed alle famiglie che hanno fissato nel comune la residenza (Riferimenti normativi L. n. 1228/1954; D.P.R. n. 223/1989 e ss. mm.)
Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.In presenza di minori, i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale dello stesso (nei casi in cui i genitori abbiano distinte residenze è stata predisposta una dichiarazione di conoscenza dell'altro genitore - vedi allegato in calce).
Le dichiarazioni di residenza concernono i seguenti fatti:
a) cambiamento di abitazione
b) trasferimento di residenza da altro comune
c) trasferimento di residenza dall'estero
Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica ministeriale riportata in calce.
Inoltre, nei casi di trasferimento di residenza dall’estero,:
1. il cittadino di Stato NON appartenente all’Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell’ allegato A), ed
2. il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell’ allegato B).
Per concludere, contestualmente alla dichiarazione di residenza, l’interessato può richiedere il rilascio dell’ Attestato di Iscrizione Anagrafica per cittadini comunitari, ai sensi dell’art. 9 del d.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30.
Altre informazioni
Vincoli affettivi: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Pertanto in occasione della dichiarazione di residenza gli interessati, quando legati da vincoli affettivi, devono rendere apposita dichiarazione per costituire una unica famiglia anagrafica (art. 4 d.P.R. 30/05/1989 n. 223).
Convivenze di Fatto: Con legge 20 maggio 2016 n. 76 è stata prevista la possibilità per le coppie maggiorenni coabitanti ed unite stabilmente da legami affettivi e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (anche con persone terze), di costituire una “convivenza di fatto” rendendo una specifica dichiarazione in tal senso all'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza.
La nuova normativa, che si applica sia alle coppie eterosessuali che omosessuali, elenca gli effetti giuridici che scaturiscono dalla "reciproca assistenza morale e materiale" tra i conviventi riconoscendo reciproche tutele (un estratto normativo è stato riportato in calce unitamente alla relativa modulistica).
Inoltre, una volta costituita la convivenza di fatto, gli stessi POSSONO (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) disciplinare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato.
Aggiornamento dei libretti di circolazione: Il Comune di residenza trasmette per via telematica al competente ufficio centrale della Motorizzazione Civile notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza o cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune per l’aggiornamento dei documenti di circolazione (art. 166 c. 13 del Codice della Strada).
Lotta all’occupazione abusiva di immobili: Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Pertanto è necessario documentare/dichiarare il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare (art. 5 del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con legge 23/05/2014 n. 80).
Pertanto, al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, la regolarità del titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dimostrato presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione o sottoscrivendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
(la modulistica in esame è allegata al modello di dichiarazione di residenza in calce)
Descrizione e tempi del procedimento
Il procedimento si conclude entro 2 giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata secondo le modalità sopra descritte.
L'ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione mediante il Corpo di Polizia Municipale e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la registrazione si intende confermata.
Qualora non venga rilevata la dimora abituale, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o controdeduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il rifiuto, il cittadino verrà informato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e potrà, entro 30 giorni dalla ricezione, ricorrere al Prefetto di Pesaro-Urbino.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
E' possibile fare anche richiesta di residenza on line
https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/cambio-di-residenza/
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso [...] per tutte le informazioni e per scaricare il modulo consulta il sito della polizia di stato