ABROGATO DAL 04.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 3 DEL D.L. N.220 DEL 30 DICEMBRE 2023
L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione.
Nell'ambito dei tributi comunali mostra un'applicazione pratica non particolarmente frequente, se non che la mediazione tributaria è obbligatoria quando si propone un ricorso ed è disciplinata dall’art. 17-bis nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992.
La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- provvedimento che irroga le sanzioni
- ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- cartelle di pagamento per vizi propri
- fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602 del 1973)
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973)
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di giustizia tributaria.
Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992).
A titolo esemplificativo l’istanza è improponibile in caso di impugnazione:
- di valore superiore a ventimila euro; per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 il limite è sato elevato ad € 50.000,00
- di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale)
- riguardante atti non impugnabili
- di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- riguardanti istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Il ricorso, che può contenere anche un'istanza con la quale si propone la rideterminazione delle somme dovute, va notificato al Comune di Gabicce Mare con le modalità e nel termine previsti in generale per il ricorso (art. 22 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992). Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto.
La presentazione di istanza reclamo/mediazione sospende per un periodo di novanta giorni dalla notifica dello stesso la procedibilità del ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. Entro tale termine deve essere conclusa la procedura di mediazione.
L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita al Responsabile del procedimento di rclamo/mediazione.
La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.
L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto.
Trascorsi novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del Comune, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente. La costituzione avviene con il deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado del ricorso, con le stesse modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 546/92.
Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo in caso si soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
Il contenzioso tributario è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.