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Acquiescenza

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.
L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate solo a titolo di suddette violazioni, sempre che il contribuente:
 - rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento
 - rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
 - paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni, utilizzando il modello F24 allegato all'atto di accertamento.

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