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Ravvedimento operoso

DAL 25 DICEMBRE 2019 SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE NORME SUL "RAVVEDIMENTO OPEROSO"
L’art. 10 bis del Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019, convertito con Legge del 19/12/2019, n. 157, intervenendo sull'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, ha modificato i termini del ravvedimento operoso, estendendo ai tributi locali il ravvedimento oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente può sanare un ritardo o errore di pagamento di un’imposta, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea (purchè non abbia già ricevuto la notifica di una verifica, di un controllo o un accertamento tributario) e nei termini stabiliti.
A seconda dell'intervallo di tempo entro cui si effettua il ravvedimento, infatti, cambierà l'importo delle sanzioni dovute.

Le principali tipologie di ravvedimento sono:

Ravvedimento Sprint: sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno dalla scadenza
Ravvedimento Breve: sanzione del 1,5% per i giorni di ritardo dal 15° al 30° dalla scadenza
Ravvedimento Medio: sanzione del 1,67% per i giorni di ritardo dal 31°  al 90° dalla scadenza
Ravvedimento Lungo: sanzione del 3,75% per i giorni di ritardo dal 91° entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
Ravvedimento Lunghissimo: sanzione del 4,29% entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
Ravvedimento "no limits": sanzione del 5,00% oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; ad esempio si potranno sanare posizioni debitorie addirittura risalenti  al  2015 per i versamenti omessi i parziali, o relative al 2014 nel caso di denunce omesse o infedeli con relativi omessi e parziali pagamenti.

In aggiunta alle sanzioni, dovranno essere calcolati gli interessi computati, con maturazione giornaliera, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al tasso legale annuo stabilito con Decreto Ministeriale, di seguito riportato:

  • dal 01.01.2018 al 31.12.2018: 0,30% (D.M. 13 Dicembre 2017)
  • dal 01.01.2019 al 31.12.2019: 0,80% (D.M. 12 Dicembre 2018)
  • dal 01.01.2020 al 31.12.2020: 0,05% (D.M. 12 Dicembre 2019)
  • dal 01.01.2021: 0,01% (D.M. 11 Dicembre 2020).

Modalità di effettuazione    

Al calcolo del ravvedimento operoso provvede spontaneamente il contribuente versando tramite un modello F24 (ordinario o semplificato) il tributo originario (o la differenza del tributo non versato), le sanzioni e gli interessi moratori; dovrà essere presentata al Concessionario la relativa “Comunicazione di ravvedimento operoso” con allegata la ricevuta del pagamento.

Si  sottolinea  la  convenienza  per  il  contribuente  di  avvalersi  del RAVVEDIMENTO e usufruire di sanzioni molto agevolate. Al contribuente che non si regolarizza infatti, o pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento come sopra indicato, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di accertamento dell'imposta con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni tributarie del Comune di Gabicce Mare, che hanno misure ben più elevate di quanto previsto in ravvedimento: la sanzione prevista per omesso o tardivo versamento in caso di notifica dell’avviso di accertamento è pari al 30%.

Per informazioni e chiarimenti più approfonditi relativamente alle varie forme di ravvedimento operoso, si potrà contattare direttamente il Concessionario.

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