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Gestione TARI - anno 2026

Si informano i contribuenti che l’Amministrazione comunale con la Deliberazione della Giunta n. 107 del 28/10/2025, ha previsto che dal 1° gennaio 2026 l’attività di gestione della TARI del rapporto con gli utenti sarà effettuata direttamente dal Servizio Tributi del Comune di Gabicce Mare.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

A seguito dell'approvazione delle modifiche al Regolamento TARI, approvate con Delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 20.04.2023, si comunca che per le variazioni che intervengono dal 1° gennaio 2023, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni solari dal giorno della variazione stessa.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo la Tari è dovuta fino al giorno di presentazione della dichiarazione medesima.

Se nel corso dell’anno si verificano variazioni, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, e comportano un aumento del tributo, esse producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
Se invece le variazioni comportano una diminuzione del tributo, esse producono effetti dal giorno di effettiva variazione se la dichiarazione è stata presenta nei termini.
Se la dichiarazione di variazione Tari è presentata in ritardo, gli effetti si produrranno dalla data di presentazione della dichiarazione.

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata    

Componenti perequative introdotte da ARERA

Dal 1° gennaio 2024 l’importo dovuto per la TARI deve essere maggiorato delle seguenti componenti perequative come previsto dalla deliberazione ARERA n. 386 del 3 agosto 2023. Per ogni utenza sono addebitate nell’avviso di pagamento per ogni anno:
•    euro 0.10 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1); l’importo potrà essere aggiornato annualmente da Arera in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
•    euro 1.50 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2); l’importo potrà essere aggiornato annualmente da Arera in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
Dal 1° gennaio 2025 la TARI deve essere maggiorata annualmente della componente perequativa per la copertura dei costi del bonus sociale rifiuti (UR3) pari a euro 6,00 per ogni utenza; l’importo potrà essere aggiornato annualmente da Arera in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di Bonus sociale rifiuti.

La componente UR3 per l’anno 2025 sarà addebitato dal Comune di Gabicce Mare negli avvisi che saranno emessi nel corso dell’anno 2026.
 

Bonus Sociale Rifiuti

Dal 2026 entra in vigore anche il Bonus sociale rifiuti introdotto dal decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 e dal DPCM 21 gennaio 2025 e attuato da Arera con la deliberazione n. n. 133 del 1° aprile 2025; l’agevolazione sociale consiste nella riduzione del 25% della TARI ed è rivolta alle famiglie con ISEE inferiore a euro 9.530,00, oppure inferiore a euro 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. 


Non sarà necessario da parte delle famiglie inoltrare richieste specifiche: l’erogazione sarà automatica e avverrà sulla base dei dati forniti all’Inps nel 2025 tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nota anche come Dichiarazione ISEE.


Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie il comune restituirà agli aventi diritto il bonus nella misura del 25% della TARI; gli uffici comunali nell’erogazione del bonus possono tenere in considerazione l’eventuale morosità.


Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate all’INPS nel 2026 saranno utilizzate per il bonus 2027.

Dichiarazione presenze per le strutture ricettive alberghiere

Per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria "Alberghi con/senza ristorante", la quota variabile della tariffa potrà essere corrisposta sulla base delle effettive presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo.
Dall’anno 2022, le presenze utili devono essere comunicate al comune sulla base di un apposito modulo di dichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), predisposto dal Servizio Tributi, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro il 5 ottobre dell’anno di riferimento in relazione alle presenze registrate fino al 30 settembre dell’anno medesimo. Le utenze che beneficiano della riduzione di cui all’art. 23 del presente regolamento (di regola utenze “stagionali”) e che non eserciteranno l’attività successivamente al 30 settembre dichiareranno pertanto tutte le presenze registrate nell’anno di riferimento del tributo; le restanti utenze (di regola utenze “annuali”), comprendendo anche quelle che legittimamente esercitano l’attività anche oltre il 30 settembre, dichiareranno le presenze registrate dal 1 ottobre dell’anno precedente fino al 30 settembre dell’anno di riferimento.

 
In caso di mancata dichiarazione nel termine sopra indicato la quota variabile della tariffa sarà determinata dal numero dei posti letto dell’albergo per i giorni di potenziale apertura desunta dall’atto che consente, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività.

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