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Accesso documentale

L' ACCESSO DOCUMENTALE (art.22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241) sancisce il diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, di accedere a documenti amministrativi collegati al suddetto interesse.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

- le generalità del richiedente;
- l’indicazione chiara delle modalità con cui si vogliono ricevere le comunicazioni relative all’istanza (sono da privilegiare le modalità telematiche: indirizzo pec);
- l’indicazione chiara che si tratta di una richiesta di accesso documentale ex legge 241/90;
- gli elementi che consentano in maniera sufficientemente precisa e circoscritta di individuare i documenti oggetto della richiesta d’accesso;
- l'interesse personale, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata, che sta alla base della richiesta di accesso;
- la data e la sottoscrizione.

All’istanza va allegata copia fotostatica del documento d’identità dell’istante, salvo il caso in cui la stessa sia firmata digitalmente o con firma elettronica qualificata e sia trasmessa telematicamente.
I rappresentanti, i tutori e i curatori di soggetti interessati all’accesso agli atti, nonché coloro che presentano la richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi, devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati, comprovando i relativi poteri con la presentazione di idonea documentazione.
La richiesta formale di accesso agli atti, oltre che essere presentata a mano al Servizio Protocollo, può pervenire al Comune tramite il servizio postale o via fax o tramite pec.

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di arrivo della domanda. Alla scadenza di tale termina vige il principio del silenzio diniego.
Il caso di istanza non completa, il procedimento può essere sospeso una sola volta per richiedere l’integrazione documentale.

COSTI

Nel caso in cui venga richiesta copia del documento oggetto dell’accesso agli atti, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione, come previsto dalla Delibera di Giunta n.4 del 21/01/2003.

Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990 n.241. Esclusi dal diritto di accesso sono tutti i documenti individuati all'art. 24, co.1 e 6, della L. 241/90;
D.P.R. 12 aprile 2006, n.184
;
Vigente Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti (approvato con Delibera di Consiglio n.7 del 21/02/2019 ).

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