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Scadenze dei termini stabiliti in materia tributaria del Comune di Gabicce Mare.

Si comunica che, per effetto di quanto disposto dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.05.2020 e con D.L. n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio), i termini indicati  nell’Ordinanza del Sindaco n. 33 del 24 marzo 2020, risultano così riassunti:

SCADENZE TARI ANNO 2020:

•    1^ rata – 31/07/2020 nella misura del 20% del tributo corrisposto nel 2019;

•    2^ rata – 30/09/2020 nella misura del 30% del tributo corrisposto nel 2019;

•    3^ rata – 01/12/2020, a saldo conguaglio, determinata sulla base delle tariffe che saranno  approvate per l’anno 2020.

 TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I versamenti della tassa, se dovuti, in scadenza nel periodo 08/03 – 31/05/2020, comprese le rateizzazioni, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020
Per l’anno 2020, in via straordinaria, l’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, ha disposto che le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico beneficiano dell’esonero dal pagamento della TOSAP dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.

Sono interessate dall’esonero le imprese di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e, ovviamente, alle successive leggi regionali vigenti in materia (Legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27), quali:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

N.B. In fase di conversione del sopra citato Decreto, avvenuto con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato aggiunto all'art. 181, il comma 1-bis, il quale ha previsto in via straordinaria per l’anno 2020, l’esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Tosap) dal 1° marzo al 30 aprile 2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Per l’anno 2020, in via straordinaria, il Consiglio Comunale nella seduta del 29.05.2020 ha disposto quanto segue:

1) Il termine relativo alla comunicazione degli effettivi periodi di occupazione in scadenza il 31.05.2020 è posticipato al 30.06.2020 in corrispondenza del termine di versamento;

2) Il pagamento del Canone per le occupazioni in Via del Porto è sospeso, per l’anno 2020, per i concessionari in regola con i pagamenti al 31.12.2019; I concessionari in difetto potranno beneficiare della sospensione solamente qualora versino le somme pregresse ancora dovute entro il 30 giugno 2020.

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

La prima rata I.M.U. per l’anno 2020 scade il 16 giugno ed è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e di TASI per l’anno 2019, con le seguenti precisazioni:

-    il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sarà eseguito, a conguaglio entro il 16 dicembre, sulla base delle aliquote che saranno approvate nei termini di legge;

-    in via straordinaria per l’anno 2020, l’acconto è stato abolito per:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

RATEIZZAZIONI SU ACCERTAMENTI PER TRIBUTI COMUNALI
La riscossione dei piani rateali in scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio dovranno devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

RISCOSSIONE COATTIVA
I versamenti, in scadenza dal 08 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dalle ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Gabicce Mare per il tramite dei soggetti affidatari del servizio, devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

ALCUNE PRECISAZIONI:
-    Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del  21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. 
-    I piani di rateizzazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate (art. 19, comma 3, lettere a), b) e c), del DPR n. 602/1973) si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive;
-    Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

A titolo informativo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché per il pagamento degli avvisi di accertamento non ancora scaduti alla data del 9 marzo, poi sospesi fino all’11 maggio 2020 ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D. L. 23/2020, non risultano ulteriormente modificati.

 

 

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