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Attività commerciali e consegna presso il domicilio del consumatore (Delivery): le FAQ più frequenti

Viste le numerose domande e richieste di chiarimenti sulla possibilità, per le attività commerciali, di effettuare la consegna presso il domicilio del consumatore, di seguito si riportano le FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero le domande ricorrenti degli utenti.

Trasporto di alimenti e bevande

  • Per quanto riguarda gli alimenti che vanno mantenuti a temperatura frigo, durante il trasporto va garantita una temperatura non superiore ai 4° gradi;
  • Per quanto riguarda gli alimenti che vanno trasportati caldi, durante il trasporto va mantenuta una temperatura non inferiore a 60/65° gradi
  • Il mezzo di trasporto non va autorizzato dal punto di vista igienico sanitario, ma nell’HCCP deve essere inserita l’attività di trasporto di alimenti e bevande; in tal caso il consulente dell’esercente dovrà effettuare tutte le valutazioni necessarie.

  • Nel caso il trasporto abbia ad oggetto cibi pronti (es. la cena pronta), l’esercente deve avvisare della eventuale presenza di sostanze allergizzanti.


Di seguito si riporta una lista delle domande più frequenti con le relative risposte:

1) Argomento: coronavirus - consegna al domicilio - ambito territoriale

QUESITO
Le vendite a domicilio consentite nonostante emergenza coronavirus da parte di ristoranti - pizzerie -pasticcerie ecc... possono essere effettuate anche in un Comune diverso o addirittura in una provincia diversa rispetto al Comune e Provincia nella quale viene svolta l'attività?

RISPOSTA
Ciò che è consentito per tutte le merci, comprese quelle vendute negli esercizi che non possono attuare l’apertura, non è la vendita al domicilio ma la consegna al domicilio del cliente ovvero l’aggiunta di tale servizio rispetto ad un prodotto già acquistato nell’attività a mezzo di ordinazione ottenuta via mail o telefono.
In tale ipotesi le FAQ del governo indicano che tale servizio deve essere svolto mediante una piattaforma senza che vi possa essere contatto tra la persona che per conto della piattaforma consegnerà il prodotto e il cliente; per tale servizio l’operatore della piattaforma dovrà essere in possesso dello scontrino fiscale relativo all’acquisto e l’indirizzo del cliente e l'autocertificazione.
In nessuna norma nazionale nè nelle faq del Governo al sito : http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278 , si fa riferimento ad un divieto di consegna a domicilio fuori comune. Nelle citata faq si legge: E' consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro, E' opportuno verificare eventuali disposizioni della regione di competenza.

2) Argomento: coronavirus - acconciatore - estetista - prodotti - consegna al domicilio

QUESITO
Relativamente alle disposizioni sul contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 si chiede se le imprese esercenti l'attività di acconciatore oppure quella di estetista, attualmente in sospensione coattiva e senza un'attività secondaria autorizzata per la vendita al dettaglio di generi NON alimentari, possano comunque consegnare al domicilio dei loro clienti su specifico ordine i prodotti afferenti i trattamenti effettuati nell'esercizio, stante l'obbligo:
1) di chiusura dell'attività nei locali di esercizio;
2) di indossare guanti e mascherina nonchè evitare contatti personali inferiore ad un metro al momento della consegna;
3) di non eseguire servizi alla persona di acconciatore o di estetista al domicilio del cliente.

RISPOSTA
Premesso che si tratta di un provvedimento del Governo e quindi spetta a detto organo di dare interpretazioni corrette sull'applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM; per questo si consiglia di verificare il sito dove sono pubblicate le risposte del governo al Link:
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
Al momento il Governo non si è ancora pronunciato su questo argomento, però l'Emilia Romagna sul sito istituzionale dedicato al coronavirus nelle faq ha scritto: Domanda: Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, la cui attività è sospesa, possono possono comunque fornire a domicilio ai loro clienti i prodotti inerenti ai trattamenti che normalmente vendono in negozio, stante la chiusura dell’attività? Risposta: E’ consentito alle imprese esercenti l'attività di acconciatore la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti afferenti i trattamenti che di norma vendono alla clientela, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

3) Argomento: coronavirus - consegna al domicilio - qualsiasi attività

QUESITO
Nelle FAQ della Regione Lombardia è esplicitato che "Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio? lo stesso esercente o una cd. piattaforma? deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro."
Si chiede se, secondo la vostra interpretazione, nella dizione "tutti gli esercizi commerciali" siano ricompresi solo le attività in sede fissa (negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) o se si possano ricomprendere anche gli ambulanti.

RISPOSTA
Premesso che si tratta di un provvedimento del Governo e quindi spetta a detto organo di dare interpretazioni corrette sull'applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM; per questo si consiglia di verificare il sito dove sono pubblicate le risposte del governo al Link:
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
Tra le FAQ emanate del governo vi è anche quella relativa alla consegna al domicilio del cliente che in precedenza le abbia acquistate di qualsiasi prodotto, quindi attività che può essere svolta da qualsiasi tipologia di esercizio, commerciale, di somministrazione o anche artigianale. Nella Faq il governo indica che si tratta di consegna al domicilio e quindi di acquisto avvenuto precedentemente a mezzo on line o posta elettronica o telefono, utilizzando una piattaforma e senza che avvenga il contatto fra il cliente e il soggetto incaricato della consegna. A nostro avviso la persona che materialmente consegna il prodotto deve essere dotata di scontrino fiscale e indirizzo del cliente, dato che solamente su quel percorso potrà muoversi.

4) Argomento: coronavirus - commercio su area privata - attività residuale - consegna al domicilio

QUESITO
Si richiede risposta al seguente quesito: L'art 106 della Legge Regione Liguria 1/2007 e s.m.ei. (Testo unico sul commercio),ad oggetto (Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line), dispone al comma 1, che "L'avvio dell'attività della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, commercio on line, è soggetta a SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016. Il comma 7bis precisa altresì che," quando l'attività di cui al comma 1 è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo".
Si chiede se, ai sensi del comma 7 bis del sopracitato articolo, qualora un esercente che svolga già attività di commercio al dettaglio in sede fissa decida di avviare una delle attività di cui all'articolo 105 , necessiti o meno di trasmettere alcuna comunicazione al Comune. In caso di risposta positiva si chiede se i titolari di attività ad oggi sospese dai decreti contenenti misure per l'emergenza sanitaria covid 19 per lo svolgimento di commercio al dettaglio in sede fissa possano comunque svolgere l'attività avvalendosi delle forme speciali di vendita senza comunicarlo al Comune.

RISPOSTA
Si conferma la possibilità di effettuare, quale attività residuale rispetto all’attività di commercio prevalente, una forma speciale di vendita anche in assenza della specifica SCIA prevista dall’articolo 106 comma 1 della LR della Liguria 1/2007. Al momento, anche gli esercizi che effettuano la vendita di prodotti che  per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia di corona virus non possono essere ceduti, e quindi esercizi che al momento devono essere chiusi,  possono comunque effettuare la consegna al domicilio dell’acquirente, ricevendo per telefono o mail l’ordine di acquisto; in tale ipotesi si tratterà di consegna del prodotto precedentemente acquistato e quindi in possesso dello scontrino e del prodotto si potrà procedere alla consegna al domicilio del cliente; per questa attività non dovrà essere presentata alcuna SCIA o comunicazione al comune.

5) Argomento:  coronavirus - commercio - consegna a domicilio

QUESITO
Si chiede se alla luce dei vari DPCM e D.L., l'attività di consegna a domicilio è consentita per tutte le tipologie di prodotti in vendita presso gli esercizi di vicinato, anche di quelli non ricompresi all'Allegato 1 DPCM 11/03/2020.

RISPOSTA
Premesso che si tratta di un provvedimento del Governo e quindi spetta a detto organo di dare interpretazioni corrette sull'applicazione delle disposizioni contenute nel DPCM; per questo si consiglia di verificare il sito dove sono pubblicate le risposte del governo al Link:
http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278
Nelle FAQ pubblicate dal Governo si indica che la consegna al domicilio è sempre consentita a condizione che l’ordine di acquisto avvenga presso la sede dell’esercizio in forma telefonica o informatica; l’esercente quindi dotato di scontrino e indirizzo del cliente potrà consegnare il prodotto al domicilio dell’acquirente o farlo consegnare, senza contatto alcuno, a mezzo di piattaforma.

6) Argomento: Gelaterie e delivery

QUESITO
Siamo una gelateria che vuole fare Delivery. Dobbiamo avere la cella frigorifera per le consegne oppure bastano le borse termiche?

RISPOSTA

Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio deve assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto.
Le consigliamo quindi di rivolgersi al professionista che l’ha aiutata a redigere il manuale HACCP, per aggiornarlo e inserire nel piano d’autocontrollo tutte le misure di prevenzione dirette a garantire la salubrità degli alimenti che vengono forniti al domicilio dei clienti, oltre alla necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di rispettare, al momento della consegna, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In altri termini, dovrà valutare con il tecnico se è necessario dotarsi di celle frigorifere per le consegne o se invece bastano i classici borsoni termici.
In alternativa, può scegliere di avvalersi di soggetti terzi (ad esempio una piattaforma specializzata). In questo caso saranno questi a doverle garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto mentre lei dovrà aggiornare l’elenco dei fornitori e acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.

7)Argomento: attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali che effettuano consumo sul posto e/o asporto

QUESITO
Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take away" quali, ad esempi, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

RISPOSTA
Sì tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizzale attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

8) Argomento: consegna a domicilio di alimenti e bevande anche per bar o pasticceria

QUESITO
La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?

RISPOSTA
Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Le domande e le risposte sono state elaborate dal Servizio Licenze con l'ausilio della fonte www.commercio.it

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