L’articolo 30-ter del Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito in Legge il 27 Giugno 2019) ha previsto "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, consistenti nell’erogazione di un contributo per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi sotto elencati ( “Attività ammesse”) e per i tre anni successivi.
L'importo del contributo erogabile è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente versati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta.
LE ATTIVITÀ AMMESSE a beneficiare delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale tramite la riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi e l’ampliamento delle attività già esistenti, devono appartenere ai seguenti settori:
⇒ Artigianato
⇒ Turismo
⇒ Commercio al dettaglio, limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita” di cui all’art. 4 comma 1, lettere d)ed e) del DLgs. N. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e bevande
⇒ Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero.
NON POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI:
⇒ Coloro che subentrano a qualunque titolo, in attività già esistenti e precedentemente interrotte;
⇒ Le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile;
⇒ Le attività “compro oro”, le sale scommesse o quelle che al loro interno hanno apparecchi di intrattenimento.
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRIBUTO – Il contributo è riconosciuto con riferimento alle richieste presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno, con decorrenza dal 2020, nonché per il successivo triennio; per il solo anno 2020 il c.d. Milleproroghe, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine massimo per la presentazione delle domande al Comune.
Per gli esercizi ubicati nel Comune di Gabicce Mare, le domande redatte sul modello sotto riportato, possono essere inviate entro e non oltre il 30.09.2020 tramite le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: comune.gabiccemare@emarche.it;
- raccomandata A/R indirizzata al Comune di Gabicce Mare – Via C. Battisti 66 - 61011 Gabicce Mare (PU) ;
- consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Gabicce Mare.
La contribuzione in argomento è soggetta al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed inoltre non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima finalità previste da altre normative statali o regionali.
Il testo integrale dell’articolo 30-ter del Decreto Crescita è consultabile nella Delibera di Giunta n. 62 del 7 luglio 2020, di seguito riportata.