- Per ogni forma di mobilità sul territorio comunale, a far data dalle ore 00,00 del 7 maggio 2020 e fino alle ore 24,00 del 17 maggio 2020, è fatto obbligo di dotarsi e tenere a disposizione i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), quali individuati nei commi 3 e 4 dell’art. 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, con utilizzo obbligatorio dei medesimi:
- nei luoghi chiusi, pubblici e privati, aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e gli esercizi commerciali;
- nei cimiteri;
- in tutte le occasioni in cui si sia in presenza di più persone, ad una distanza inferiore a due metri;
- Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
L’inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art.650 del Codice Penale.
Si allega Ordinanza Sindacale n.45 del 6 Maggio 2020