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Indicazioni di comportamento della cittadinanza a carattere provvisorio

A seguito del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus vengono riportate indicazioni su alcuni aspetti del Decreto.

 

In attesa che i competenti Organismi ministeriali emanino specifiche direttive sull’applicazione del DPCM 08/03/2020, nella seduta del 09/03/2020 il Comune di Gabicce Mare ha ritenuto l’opportunità di dare le prime indicazioni su taluni aspetti del Decreto che necessitano di chiarimenti.

Domande più frequenti:

  1. Posso andare al lavoro?
    SI
    Le limitazioni introdotte con il decreto non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, nell’ambito delle aree a contenimento rafforzato e al di fuori delle medesime: ciò non vale ovviamente per coloro che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus.
    I lavoratori potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
    Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli".
    E’ stato elaborato un modello di autodichiarazione, allegato in calce al presente documento, che potrà essere utilizzato salvo che le forze di polizia ne richiedano uno diverso.

  2. Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati?
    Il Decreto non comporta limitazioni al transito ed al trasporto delle merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.  Il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

  3. Posso andare ad una visita medica?
    I motivi di salute che giustificano la mobilità delle persone si identificano con quei casi in cui l’interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel Comune di residenza o domicilio, o non effettuabili in tempi e modi compatibili con le esigenze di cura.

  4. Posso muovermi sul territorio per necessità?
    Le situazioni di necessità che legittimano la mobilità delle persone si identificano con quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un’attività indispensabile per tutelare un diritto primario.

  5. E' possibile transitare sulla rete autostradale, ferroviaria e/o con servizio pubblico di linea con autobus o simili?
    Il decreto stabilisce la necessità di evitare gli spostamenti, ma consente di farlo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Ciò che rileva è il motivo dello spostamento e non il mezzo o la rete utilizzata.

  6. Scuole e asili nido:
    In relazione alla sospensione dell’attività didattica ed educativa fino al 3 aprile in tutte le scuole di ogni ordine e grado e asili nido, si chiarisce che non sono ammesse forme diverse di aggregazione alternativa.

  7. Uffici comunali
    Gli uffici comunali sono aperti, con le dovute limitazioni. Occorre privilegiare forme di comunicazione diverse dall’accesso agli uffici, quali telefono, pec, mail.
    Si procederà essenzialmente per appuntamento e saranno posticipate le pratiche ritenute non urgenti.

  8. Farmacie e parafarmacie
    Sono aperte.

  9. Attività commerciali

    BAR E RISTORANTI: sono aperti dalle ore 06:00 alle 18:00 a condizione che il gestore garantisca il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Qualora la regolamentazione dell’accesso al locale determini una fila  e/o assembramento all’esterno, la distanza dovrà essere fatta rispettare anche all’esterno.
    Non sono ammesse all’interno attività che non consentono il rispetto delle distanze di legge, quali il gioco delle carte e/o del biliardo, ecc.
    Viene invece ammessa la consegna a domicilio e l’asporto anche oltre le ore 18:00, purché siano garantite le predette misure di sicurezza.

    Nel caso di attività di somministrazione congiunta ad altra attività:

    a) Bar/ristoranti con rivendita tabacchi e lotterie: trattandosi di licenze di esercizio distinte, occorrerà fare riferimento alla disciplina dettata per le specifiche attività.
    Esempio: il Bar-tabacchi, alle 18:00 sospenderà la somministrazione e chiuderà l’uso delle relative aree, potendo mantenere l’attività di rivendita dei tabacchi non soggetta a limitazioni.

    b) Bar/ristoranti con attività secondarie ricomprese nella medesima licenza: dovrà farsi riferimento all’attività principale.
    Esempio: il Bar con slot-machine o altro gioco lecito dovrà osservare gli orari previsti per il bar.

    c) Bar/ristoranti annessi ad altre attività principali: trattandosi di licenze di esercizio distinte, occorrerà fare riferimento alla disciplina dettata per le specifiche attività.
    Esempio: il Bar annesso al distributore carburante, interrompe la propria attività alle ore 18:00, potendo mantenere l’attività di vendita di carburante non soggetta a limitazioni

    Le limitazioni dei punti a) e b) valgono anche per le attività di somministrazione rivolte ai soli soci attive nei circoli privati di qualunque specie.

    ATTIVITÀ COMMERCIALI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, non devono osservare le chiusure nei giorni prefestivi e festivi previste per le strutture di media e grande dimensione.

    PARRUCCHIERI, ESTETISTI, MANICURE E PEDICURE, TATUAGGIO: anche queste attività dovranno osservare le comuni regole di precauzione sanitaria.
    In particolare, gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti dovranno indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol e cloro.
    Le particolari condizioni strutturali e organizzative di tali attività non consentono peraltro il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, e per questo sarà oltremodo importante attendere le linee guida ministeriali in merito.

    Attività diverse

    Sono sospese:
    - attività di palestre, piscine, centri sportivi, centri benessere, centri termali;
    - attività in centri di aggregazione, centri sociali, centri ricreativi;
    - tutti gli eventi e manifestazioni sportive di qualsiasi tipo, in luoghi pubblici e privati (sono consentiti solo allenamenti per atleti di alto livello per competizioni nazionali o internazionali);
    - tutte le manifestazioni di carattere culturale, sportivo, religioso, fieristico anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
    - tutte le attività in locali quali: musei, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e bingo, discoteche e locali assimilati;
    - le cerimonie civili e religiose (matrimoni, funerali e celebrazione della messa).

    I luoghi di culto rimangono aperti per la frequentazione e le preghiere individuali.

  10. Sintomi: Cosa deve fare chi ha la temperatura superiore a 37,5° C?
    Chi ha una affezione respiratoria o la temperatura sopra i 37,5° C deve rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali. Deve contattare il proprio medico di fiducia.

  11. Quarantena: Quali sono le limitazioni per chi ha contratto il coronavirus o è in quarantena?
    C’è il divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione. La fuga dalla quarantena è sanzionata penalmente .


NUMERI DI PUBBLICA UTILITA’

 

NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ: 1500  (E’ un numero attivato dal Ministero della Salute che fornisce indicazioni sulle problematiche poste dagli utenti).

NUMERO VERDE REGIONALE: 800936677
(Al numero verde regionale rispondono medici formati per fornire indicazioni ai cittadini in relazione alle diverse tipologie di problematiche legate valla circolazione del virus).

Si allega modello di autodichiarazione per gli spostamenti.

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