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Eventuali Riduzioni

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

--- E’ prevista la riduzione del 15% del tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, nei confronti degli agricoltori occupanti fabbricati rurali ad uso abitativo.

Tali condizioni devono essere debitamente dichiarate e documentate nei termini; in tal caso la riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, fino alla data in cui ne vengono meno suddette condizioni di fruizione (anche in mancanza della  dichiarazione).

--- Dall'anno 2022, per effetto di quanto disposto dall'art.22 comma 4 del Regolamento TARI, è stata stabilita la riduzione per l’utenza domestica a disposizione.

L'agevolazione è prevista per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, non  deve essere locata e non occupata a qualsiasi titolo da soggetti diversi dal proprietario/usufruttuario e dai componenti del suo nucleo familiare, ma adibita ad uso limitato e non continuativo, personale del proprietario medesimo e del proprio nucleo familiare.

La documentazione, ai fini della riduzione, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno  con decorrenza della relativa applicazione dall'annualità successiva (esempio: efficacia riduzione con decorrenza 2024 -  la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023). Negli stessi termini dovranno essere dichiarate le eventuali variazioni ai componenti del nucleo familiare successivamente intervenute.

L'istanza, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, dovrà essere comprovata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che l’abitazione da agevolare rispetta i requisti e corredata da idonea documentazione attestante la composizione anagrafica del proprio nucleo familiare con esso residente anagraficamente e dimorante nell’abitazione ove il medesimo contribuente dimora e risiede anagraficamente.

La riduzione richiesta nella misura massima del 30% della quota variabile dipenderà dalla composizione del nucleo familiare come sopra documentato, secondo la seguente tabella:

N. COMPONENTI            % RIDUZIONE

- 1 componente              30%
- 2 componenti               20%
- 3 componenti               10%
- 4 componenti e oltre    nessuna riduzione

La misura della riduzione potrà essere modificata annualmente dall’organo competente alla determinazione delle tariffe del tributo.

--- L' Art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto per i cittadini residenti all'estero, a partire dall'anno 2021, la riduzione di due terzi per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI). Per ulteriori informazioni consultare la pagina "Pensionati residenti all'Estero".

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

E' prevista la riduzione del 15% della tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, in relazione alle utenze non domestiche per i locali e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 260 giorni nell’anno solare (nei 260 giorni deve intendersi ricompreso l’intero periodo di stagionalità / periodo di maggior afflusso turistico, indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività).


La riduzione compete soltanto quando l’uso limitato:

- risulta dall’atto che consente,  l’esercizio dell’attività o, per le attività libere, dall’autodichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- risulta dichiarato ai fini della Tari;

in tal caso la riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, fino alla data in cui ne vengono meno suddette condizioni di fruizione (anche in mancanza della dichiarazione).

RIDUZIONI PER IL RECUPERO E RICICLO

Le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, possono beneficiare di uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata; la riduzione della tariffa avviene a consuntivo, mediante accredito sull'avviso di pagamento relativo all'anno successivo a quello di conferimento (art. 24 comma 1 lett. a) del vigente regolamento TARI).
Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero, possono beneficiare di una riduzione della tariffa che avviene a consuntivo. In tal caso la riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il 30 aprile dell’anno successivo (art. 24 comma 1 lett. b) del vigente regolamento TARI).

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

E' prevista la riduzione al 40% del tributo, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza stessa alla strada pubblica. La riduzione non si applica nelle zone in cui è effettuato il servizio di raccolta porta a porta.

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