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Abolizione IMU 2020 per imprese turistiche

L’art. 177, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77,   ha previsto in via straordinaria per l’anno 2020, l’abolizione dell’acconto Imu relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L’art. 78, comma 1, del D. L. 14 agosto 2020, n. 104 ha confermato l'esenzione della seconda rata Imu alle categorie previste dall'art 177, comma 1 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, ed ha previsto in via straordinaria per l’anno 2020, l’abolizione della  seconda rata  Imu anche alle seguenti categorie:

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli, a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle attivita' ivi esercitate (per questi immobili, inoltre, l’imposta non e' dovuta per gli anni  2021 e 2022; tale misura, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Ulteriori informazioni in merito verranno pubblicate non appena disponibili);
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori delle attivita' ivi esercitate;

L'art. 9 del D.L. n.137 del 28/10/2020 ha previsto l'esenzione della seconda rata IMU 2020 per gli  immobili e relative pertinenze ove si esercitano le attività, identificate attraverso i codici ATECO della tabella allegata, con la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vengono esercitate negli immobili.

 

 

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