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Tributi sui Servizi Indivisibili TASI

L'art 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introduce il pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente della IUC (Imposta unica comunale) a partire dall'anno 2014.
Il Comune ha disciplinato l'applicazione della TASI con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 22 aprile 2014  e successive modifiche.

Chi paga?
Sono tutti i possessori degli immobili, non soggetti ad Imu, titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, oppure locatari di immobili concessi in locazione finanziaria, quali ad esempio:
1.    fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non locati;
2.    fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Dal 2016 la TASI non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

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