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Imposta Municipale Unica

Dal 2012 è stata istituita l'IMU (Imposta Municipale Unica) che sostituisce la vecchia ICI (Imposta Municipale sugli Immobili).
Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13 e dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Chi Paga l'IMU?

Deve essere pagata dai titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, dai locatari di immobili (anche da costruire o in corso di costruzione) concessi in locazione finanziaria, dai concessionari di aree demaniali.

Su quali immobili è dovuto il tributo?

L'IMU si applica sui fabbricati, comprese le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico-artistico), sulle aree fabbricabili, sui fabbricati rurali non strumentali, nonchè sui terreni agricoli.

Su quali immobili non è dovuto il tributo?

La principale tipologia per la quale non è dovuta l'IMU riguarda l'abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5 (ormai in disuso), A6, A7.

Cos'è un'abitazione principale? E' “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".

Cos'è una pertinenza? Le pertinenze sono esclusivamente le unità immobiliari "classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”

Per visualizzare l'elenco completo per la quale non è dovuto il tributo, si rinvia alla sezione dedicata.

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