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Passaporto

Il passaporto è un documento, rilasciato ai cittadini italiani, che consente l’espatrio in tutti i paesi riconosciuti dal Governo Italiano. E’ indispensabile per l’espatrio nei paesi in cui non è sufficiente la carta d’ identità valida per espatrio.

Ci si può registrare sul sito della Polizia di stato, Passaporto on line, per compilare la richiesta e fissare l'appuntamento alla Questura.

La validità:
è valido 10 anni.

Per il rilascio occorre:
•un documento di riconoscimento valido
•domanda al Questore (i moduli sono disponibili anche presso l’ufficio Anagrafe);
•due fotografie formato tessera identiche e recenti.
•un contrassegno telematico di € 73,50 per passaporto. Si ricorda che dal 1 settembre 2007 il contrassegno sostituisce la marca da bollo ed ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell'emissione del passaporto. Se si desidera ottenere un passaporto valido solo per i paesi UE il contrassegno telematico non deve e ssere pagato all'atto del rilascio nè per i successivi anni di validità. Qualora dopo il rilascio lo si voglia utilizzare anche fuori dalla UE occorrerà recarsi presso l'Ufficio emittente con il contrassegno telematico di €40,29 e farsi annullare il timbro di limitazione territoriale.
•ricevuta di versamento di € 42,50 per il passaporto ordinario da effettuarsi esclusivamente mediante bollettino di c/c  n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. La Causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
•Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.

Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve allegare la dichiarazione di figli minori, cioè un modulo in cui il richiedente dichiara il numero di figli e le generalità dell'altro genitore. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.
Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori. Quindi sono valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.


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