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Accesso Civico semplice

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art.5 comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33): che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo, ai sensi del medesimo D.Lgs. 33/2013.

COME EFFETTUARE LA RICHIESTA

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e non deve essere motivata.

La richiesta di accesso civico deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, nel Comune di Gabicce Mare è il Segretario Comunale.

La richiesta può essere presentata:
- tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it
- tramite posta ordinaria;
- a mezzo fax al n. 0541/953741;
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al pubblico.


IL PROCEDIMENTO


Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, pubblica entro 30 giorni sul sito web: www.comune,gabicce-mare.ps.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Si allega fac-simile di richiesta consultabile anche nell'apposita sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “ALTRI CONTENUTI” – “ACCESSO CIVICO”.

Modulo di richiesta accesso civico semplice

Accesso civico generalizzato

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è regolato dall'art.5 comma 2 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a dati e ai documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

COME EFFETTUARE LA RICHIESTA

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ai limiti indicato all’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, è gratuita e non deve essere motivata.

La richiesta può essere presentata:
- tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.gabiccemare@emarche.it
- tramite posta ordinaria;
- a mezzo fax al n. 0541/953741;
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al pubblico.
 
IL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine procedimentale di 30 giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,  che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Si allega fac-simile di richiesta, consultabile anche nell'apposita sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “ALTRI CONTENUTI” – “ACCESSO CIVICO”.

Modulo richiesta di accesso civico generalizzato

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